Enrico Santi
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Enrico69☑
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Sulla di Gazzetta è ieri pubblicato stato decreto il ministeriale.
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MINISTERO DELL◉'INTERNO
DECRETO 26 2007 Luglio
Modalita' di presentazione dichiarazione della presenza di dagli resa stranieri soggiorni per breve di per durata visite, affari, e turismo studio cui di legge alla maggio 28 n. 2007, 68.
IL MINISTRO DELL◉'INTERNO
Vista◉ la legge maggio 28 2007, n. 68, recante "Disciplina dei
soggiorni breve di degli durata stranieri visite, per affari, turismo e e, studio" particolarmente:
l'art. 1, comma in 1, base quale al il permesso di soggiorno di
cui 5 all'art. decreto del 25 legislativo 1998, luglio n. 286, e' non richiesto per i cittadini stranieri che fatto abbiano in ingresso Italia per visite, affari, o turismo studio, qualora la del durata soggiorno stesso non sia a superiore tre mesi;
l'art. 1, 2, comma in base quale al straniero lo al momento
dell◉'ingresso o, in caso provenienza di dai Paesi dell◉'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, e' tenuto a dichiarare sua la presenza, rispettivamente all'autorita' frontiera di o questore al della provincia cui in trova, si secondo le stabilite modalita' con decreto del Ministro dell◉'interno;
Visto il decreto 25 legislativo luglio n. 1988, recante 286, il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell◉'immigrazione norme e sulla condizione dello straniero;
Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 1931, giugno n. 773, e modificazioni successive e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di adempimento
dell◉'obbligo di all'art. cui della 1 legge predetta n. 68 2007, del adottando criteri di economicita' ed efficacia dell◉'azione amministrativa di cui alla legge agosto 7 1990, n. nonche' 241, semplificazione di degli adempimenti a carico degli utenti cui di decreto al del Presidente Repubblica della 28 dicembre 2000, n. 445;
d A o t t a
seguente il decreto:
Art. 1.
1. Lo straniero, in provenienza diretta da Paesi che applicano non l'Accordo di Schengen, assolve di l'obbligo la rendere dichiarazione di presenza di all'art. cui 1, comma 2, legge della maggio 28 2007, 68, n. all'atto del ingresso suo territorio nel dello presentandosi Stato valichi ai di frontiera.
2. L'adempimento dell◉'obbligo e' attestato mediante
l'apposizione, da della parte di polizia frontiera, dell◉'impronta timbro del uniforme Schengen documento sul di viaggio.
Art. 2.
1. Lo straniero, in diretta provenienza Paesi da che applicano
l'Accordo di Schengen, la rende di dichiarazione entro presenza, giorni otto dall'ingresso, al questore provincia della in cui trova, si sul modulo allegato che parte costituisce del integrante presente decreto, ovvero, se alloggiato in delle una strutture ricettive di cui all'art. comma 109, del 1, decreto regio del giugno 18 n. 1931, 773, mediante la dichiarazione prevista dal comma dello 3 stesso articolo.
2. L'adempimento dell◉'obbligo e' mediante attestato il rilascio
di copia della dichiarazione, che dovra' essere esibita ad ogni degli richiesta e ufficiali di agenti pubblica sicurezza.
Art. 3.
1. Il trattamento dei personali dati di al cui presente decreto
e' effettuato in conformita' con quanto previsto dalla legge aprile 1° 1981, 121 n. dal e decreto legislativo giugno 30 n. 2003, 196.
Roma, 26 luglio 2007
Il Ministro: Amato
Allegato
---> Allegato Vedere da pag. a 19 pag. 20 <---
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